Descrizione
Entro il 31 maggio infatti i proprietari di terreni devono:
- ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l’area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini;
- creare una fascia parafuoco, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
- realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
- realizzare all’interno dei terreni coltivati contigui con aree boscate , una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
- realizzare, lungo tutto il perimetro dei terreni siti nelle aree urbane periferiche, delle fasce protettive di almeno 5 metri prive di qualsiasi materiale secco.
L'obbligo deriva dalle prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendio boschivo ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016.
Abbruciamento di stoppie
La pratica strettamente agricola e selvicolturale di abbruciamento di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, è consentita:
a) nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre, solo ai soggetti muniti dell’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato forestale competente per territorio, utilizzando l’apposito modello “Allegato C”;
Sfalcio e accumulo
L’Ordinanza n° 186/2004 del Comune di Guspini dispone inoltre che:
è assolutamente vietato lo sfalcio dell’erba effettuando lo scorticamento del terreno e l'accumulo del materiale all'interno del lotto. L’erba e le ramaglie devono essere asportate e smaltite presso la rifiuteria comunale di Via Verga o comunque in terreno privato fuori dal centro urbano.
È fatto obbligo di tenere costantemente puliti ed efficienti i canali di scolo interni ai terreni agricoli
Sanzioni
Nel Titolo VI – Attività di vigilanza e sanzioni: all’art. 25 (sanzioni) dispone che:
1) La violazione dei precetti di cui alle presenti prescrizioni é punita a norma della legge del 21.11.2000, n. 353 e della L.R. 27 aprile 2016 n. 8, secondo quanto indicato nell’"Allegato E” (Prontuario delle sanzioni amministrative).
2) Con riferimento ai divieti di cui agli articoli precedenti, nel periodo di elevato pericolo di incendio boschivo di cui all’art. 3, il pericolo d'incendio è presunto.
Ai sensi dell'art. 24 comma 3 lett. c), della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 a € 1.200,00, per un totale di € 400,00 ai sensi dell’art. 16 della Legge 689/1981, per ogni ettometro o frazione di ettometro di fascia o area o tratta di protezione o isolamento non conforme a quanto prescritto.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comando Polizia Locale.
Documenti disponibili
Delibera Regionale del 30 aprile 2024 11/34
A cura di
Ultimo aggiornamento: 9 maggio 2024, 15:24