Elezioni, voto a domicilio

Gli elettori che sono affetti da gravi infermità o che sono dipendenti da apparecchiature elettromedicali vitali, possono votare presso il proprio domicilio.

Data :

15 gennaio 2024

Elezioni, voto a domicilio
Municipium

Descrizione

Gli elettori che sono affetti da gravi infermità, tali da impedire l'allontanamento dalla propria abitazione, o che si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, possono votare presso il proprio domicilio secondo il Decreto legge 03/01/2006, n. 1, art. 1 in occasione:

  • delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale.
  • delle elezioni dei sindaci e dei consigli comunali soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio del Comune per cui è elettore.
  • delle elezioni del presidente della giunta e del consiglio regionale della regione in cui l'avente titolo al voto dimora.

Per poter votare al proprio domicilio, è necessario presentare all'ufficio elettorale del Comune, nelle cui liste l'elettore risulta iscritto, una dichiarazione che attesta la volontà di esprimere il voto presso la propria abitazione.

La dichiarazione deve essere presentata tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione ovvero tra il 16 Gennaio 2024 e il 05 Febbraio 2024.

E' possibile presentare domanda direttamente tramite lo SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE del Comune di Guspini accessibile dal seguente link:

Comunicazione della volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio | Sportello Telematico Unificato (su.it)

oppure compilando il modulo allegato.

Contatti :

Ufficio elettorale
Via Don Giovanni Minzoni, 10 09036 Guspini SU
elettorale@comune.guspini.su.it 

0709760130

Moduli da compilare e documenti da allegare:

- Copia del documento d'identità

- Copia della tessera elettorale

- Copia del certificato medico rilasciato da medici designati dall'autorità sanitaria competente che non siano candidati o parenti entro il 4° grado di candidati

Ultimo aggiornamento: 15 gennaio 2024, 09:42

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