Descrizione
In sintesi la nota della prefettura, disponibile integralmente negli allegati in calce alla pagina, richiama l’attenzione di tutti i gestori delle strutture ricettive (alberghi, affittacamere, bed and
breakfast ) nonché degli immobili destinati alle codiddette locazioni occasionali a fini ricettivi (o locazioni brevi) di cui all’articolo 21-bis della legge regionale Sardegna n.16/2017, sul contenuto della direttiva emanata dalla Prefettura di Cagliari, Area I - Controllo del territorio ( prot. n. 161320 del 06 dicembre 2024) , con la quale viene precisato che il riconoscimento degli ospiti presso tutte le anzidette strutture, debba essere effettuato mediante identificazione personale diretta, non essendo sufficiente il ricorso a procedure di identificazione cosiddette “da remoto”, ossia mediante trasmissione informatica delle copie dei documenti e accesso negli alloggi con codice di apertura automatizzata, ovvero tramite installazione di “Key boxes” all’ingresso.
Quanto sopra disposto, prosegue la nota della prefettura, emerge dalla necessità di attuare stringenti misure finalizzate a prevenire rischi per l’ordine e la sicurezza pubblica e, pertanto, i controlli sui movimenti delle persone alloggiate si configurano come un’esigenza fondamentale per la tutela degli interessi della collettività.
Nelle argomentazioni fornite a sostegno della direttiva inviata, la prefettura ribadisce, pertanto, l’obbligo posto a carico dei gestori di strutture ricettive di ogni genere o tipologia – come nella ratio sottesa all’art. 109 del T.U.L.P.S. ( R.D. 18 giugno 1931, n.773) – di verificare l’identità degli ospiti mediante verifica “de visu”, ossia mediante registrazione degli estremi identificativi del titolare, nonchè del suo documento di identità in corso di validità, comunicando tali dati alla Questura, secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro dell’Interno in data 7 gennaio 2013, come modificato dal Decreto del Ministro dell’Interno in data 16 settembre 2021.
L'identificazione da remoto degli ospiti delle strutture ricettive costituisce violazione dell'art. 109 del TULPS.
Per maggiori dettagli si rimanda alla nota della prefettura.
Allegati
Contenuti correlati
Ultimo aggiornamento: 12 dicembre 2024, 09:14