Contributi ad integrazione dei canoni di locazione

Ultima modifica 4 aprile 2023

La legge n. 431 del 9 dicembre 1998 all'art. 11 ha istituito il "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione"

Destinatari - condizioni per accedere al contributo

Possono presentare domanda i cittadini in possesso dei seguenti requisiti

  1. Residenza nel Comune di GUSPINI, al momento della presentazione della domanda e nell’immobile per il quale si chiede il contributo o avere risieduto nel corso dell’anno 2022 in un immobile in locazione.

  2. Avere avuto nel corso dell’anno 2022 anche per brevi periodi un regolare contratto di locazione, corrispondente alla propria residenza anagrafica.

  3. Per i cittadini appartenenti ad uno Stato extracomunitario è necessario il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

  4. Titolarità di un contratto di locazione regolarmente registrato e in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro o in regime di “cedolare secca”; ad uso residenziale di unità immobiliare di proprietà privata o pubblica, sita nel Comune di Guspini e occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente. (Si precisa che per gli alloggi di proprietà pubblica non potranno essere utilizzate risorse in quantità superiore al 10% del finanziamento assegnato dalla RAS al Comune di Guspini).

  5. Non essere titolare di titolari di contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliare iscritte nelle categorie catastali A1, A8, A9.

  6. Non essere titolare, né il richiedente né nessun componente del nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, sito in qualsiasi località del territorio nazionale, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n° 13/89, secondo la definizione di seguito riportata:

    “Si considera adeguato l’alloggio la cui superficie utile determinata ai sensi del’ art. 13 della L. n. 392 del 27/07/1978 , non inferiore a 45 mq. per 1 o 2 persone, non inferiore a 60 mq. per 3 - 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre”.

    Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l’intera proprietà, l’adeguatezza dell’alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non possa godere del bene.

  7. Non essere titolare di un contratto di locazione stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, nonché permanere al momento dell’erogazione del contributo. In caso di interruzione della locazione, non sarà riconosciuto alcun contributo per il periodo successivo all’interruzione.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

Sono comunque esclusi gli assegnatari di alloggi di ERP soggetti al pagamento del canone di locazione ai sensi della L.R. 13/89.

Nucleo familiare

Ai fini del presente bando, si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223, così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del Bando.

Requisiti reddituali

Per accedere al beneficio è necessario disporre di una attestazione ISEE in corso di validità.

La concessione del contributo è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti di reddito:

  • Fascia “A” - Valore ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.659,88), rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%. L’ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l’incidenza del canone sul valore ISEE.

    L’ammontare del contributo non può essere superiore ad € 3.098,74

  • Fascia “B” - Valore ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l’accesso all’edilizia sovvenzionata, pari a € 14.573,00, rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone corrisposto è superiore al 24%.

    L’ ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00.

  • Fascia “COVID” - Valore ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore a 35.000,00, rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone corrisposto è superiore al 24%.

    Per l'ammissibilità alla FASCIA COVID ai sensi dell’art. 1, comma 4 del DM n. 290 del 19/07/2021, i richiedenti devono presentare un'autocertificazione nella quale dichiarano in ragione dell’emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l’ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021.

    L’ ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00.

Esempio di calcolo dell’ammontare massimo di contributo:

  • Fascia A: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l’ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l’incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;

  • Fascia B: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l’accesso all’edilizia sovvenzionata, rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00.

  • Fascia Covid: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 35.000, rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00.

Determinazione della misura del contributo

Le domande presentate saranno istruite e, salvo esclusione, collocate nella fascia reddituale di riferimento (A - B - Covid).

L’entità dei contributi viene calcolata nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla normativa vigente in materia e dalle direttive impartite dal competente Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici.

L’ammontare del contributo non potrà eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile, in relazione all’ ISEE del beneficiario.

Il canone è considerato sopportabile quando non supera le percentuali di incidenza sulla situazione reddituale specificate nei precedenti punti di cui alla fascia “A” 14% e “B” 24% dei requisiti di carattere economico..

Per i nuclei familiari nei quali risiede un disabile, un ultrasessantacinquenne o per situazioni di particolare disagio sociale è previsto un incremento del 25% dell’importo rimborsabile e comunque entro i limiti massimi indicati al Punto precedente.

Cumulabilità con altri contributi per il sostegno alla locazione

La non cumulabilità del Fondo in oggetto con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione determina la riduzione dell’erogazione del contributo del Fondo della quota pari a quella riconosciuta per l’altra misura o, viceversa determina la riduzione della quota dell’altra misura del valore riconosciuto per il Fondo in argomento, come per esempio nel caso, di Reddito di Cittadinanza, Pensione di Cittadinanza, Fondo Misure di Solidarietà e Sostegno per il pagamento dei Canoni di Locazione.

Pertanto la non cumulabilità del Fondo in argomento con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione determina che la liquidazione delle risorse da parte del Comune ai destinatari dei fondi regionali debba essere fatta al netto delle risorse riconosciute per la quota affitto del Reddito di Cittadinanza (quota B) e per la quota prevista per il Fondo Misure di Solidarietà e Sostegno per il pagamento dei Canoni di Locazione

Si precisa che ai fini della normativa in essere, lo stesso finanziamento non può essere ottenuto qual ora sia già stato finanziato con fondi Regionali, Nazionali o Europei.

Poiché le misure perseguono il fine di sostenere il pagamento del canone di locazione, il contributo annuale cumulato, non può essere superiore al valore annuo del canone di locazione.

Modalità di erogazione del contributo

Il contributo è erogato in relazione alla formazione dell’elenco definitivo degli aventi diritto e nei limiti delle risorse assegnate, proporzionalmente al fabbisogno individuale.

Il Comune provvede all’erogazione del contributo a seguito di accreditamento, da parte della RAS, del relativo finanziamento. Pertanto i contributi non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati, fino al verificarsi di dette condizioni.

Per ragioni di equità e parità di trattamento l’importo spettante a ciascun beneficiario appartenente alle Fascia A e B verrà proporzionalmente ridotto in base alla percentuale di finanziamento riconosciuta dalla Regione nell’ipotesi in cui lo stanziamento regionale non dovesse coprire per intero il fabbisogno economico richiesto da questo Comune.

Il diritto al contributo decorre dal 1° gennaio 2022 o dalla data di stipula del contratto di locazione.

Il contributo verrà erogato per i mesi di validità del contratto di locazione e per il calcolo dei mesi non si terrà conto delle frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

L’erogazione del contributo è subordinata alla presentazione delle relative ricevute di pagamento del canone di locazione.

In caso di impossibilità a presentare le ricevute dei pagamenti effettuati si potrà procedere presentando dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal proprietario dell’immobile che attesta il mancato pagamento del canone i mesi di riferimento e l’importo dovuto. In questo caso il rimborso verrà erogato al proprietario dell’immobile in proporzione al finanziamento rispetto ai canoni insoluti e il resto del contributo al beneficiario locatario dell’immobile.

Le copie delle ricevute non inserite nella domanda dovranno essere consegnate improrogabilmente, pena l’esclusione dal contributo, entro il 30 gennaio 2023.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande e a seguito dell’espletamento dell’istruttoria, si procederà alla pubblicazione degli elenchi degli ammessi e degli esclusi, approvato con Determinazione del Responsabile del Settore, all’Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di Guspini www.comune.guspini.su.it

Si procederà alla predisposizione di quattro distinti elenchi: degli ammessi al contributo per ciascuna delle Fasce A, B, Fascia Covid e esclusi.

L’elenco provvisorio degli aventi diritto verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi entro i quali potrà essere effettuata la presentazione di eventuali ricorsi o richieste di riesame debitamente motivate a mezzo istanza scritta da presentare all’Ufficio Protocollo di questo Comune unitamente ad eventuali documenti integrativi.

Esaurito l’esame delle opposizioni e reclami verrà predisposto l’elenco definitivo approvato con determinazione del responsabile del Settore, e pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune.

(NB. Per identificare il proprio nominativo nella graduatoria sarà necessario ricordare il numero di protocollo e la data di presentazione della domanda di partecipazione, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 art. 26 comma 4 deve essere esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie di provvedimenti di attribuzione contributi, sussidi, sovvenzioni, vantaggi economici, qualora dalla pubblicazione dei dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati).

Documentazione da allegare alla domanda

I richiedenti dovranno allegare la seguente documentazione:

  • Copia integrale contratto di locazione registrato all’Agenzia delle Entrate.

  • Copia delle ricevute in bollo da € 2,00 relative ai canoni pagati per il 2022, dove risulti chiaramente:

    1. nome e cognome del locatore così come riportato nella stipula del contratto;

    2. nome e cognome del conduttore che effettua il pagamento;

    3. indirizzo dell’alloggio locato;

    4. mese ed anno di riferimento;

    5. l’importo del solo canone di locazione, esclusi eventuali oneri accessori;

    6. dicitura: “Pagato” su ogni ricevuta/fattura;

    7. firma del locatore per quietanza

Oppure

  • copia bonifico bancario;

  • versamento su conto corrente postale;

  • trasferimento su carta prepagata;

  • versamento Paypal o altri mezzi di pagamento elettronici dai quali risulti sempre la causale del versamento (canone di locazione e mese di riferimento)

Oppure

  • Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal proprietario dell’immobile che attesta il mancato pagamento del canone i mesi di riferimento e l’importo dovuto. In questo caso il rimborso verrà erogato al proprietario dell’immobile in proporzione al finanziamento rispetto ai canoni insoluti e il resto del contributo al beneficiario locatario dell’immobile.

    In caso di comproprietà dell’immobile allegare delega alla riscossione.

  • Per i cittadini extracomunitari: copia del titolo di soggiorno in corso di validità.

  • Eventuale certificazione attestante lo stato di disabilità.

Nella domanda i requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestati mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

ATTENZIONE: il formato dei file allegati deve essere, preferibilmente, PDF/A. Non è garantita l'accettazione di altri formati di file.

Motivi di esclusione

  • Assenza di requisiti indicati dal bando;

  • Assenza della documentazione essenziale da allegare alla domanda;

  • Domanda presentata fuori termine o con modalità differenti da quelle previste nel bando;

  • Dichiarazioni mendaci.

Ai sensi dell’art. 6 comma 1 Lett. b) L. 241/90 il responsabile del procedimento si riserva in sede istruttoria di chiedere il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni erronee od incomplete e l’esibizione di documenti che dovranno essere posseduti nel periodo di validità del bando.

In caso di mancata integrazione dei documenti richiesti la domanda sarà esclusa per carenza di documentazione.

Bando pubblico - anno 2022
04-04-2023

Allegato formato pdf

Modello delega alla riscossione - anno 2022
04-04-2023

Allegato formato pdf

Modello dichiarazione del localtore - anno 2022
04-04-2023

Allegato formato pdf

Elenco provvisorio ammessi e non ammessi - anno 2022
04-04-2023

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