IMU 2022

Ultima modifica 8 agosto 2023

Con la Legge di Bilancio 2020 (L. 160 del 27/12/2019), il legislatore ha rinnovato la normativa sull’IMU, confermandone l’impianto generale e introducendo alcune novità, di cui la principale è l’abolizione dal 1° gennaio 2020 della IUC (ad eccezione della TARI) che è sostituita dalla nuova imposta che unifica IMU e TASI.

Ecco di seguito i punti salienti validi per l’anno 2022

SCADENZE DEI PAGAMENTI

La nuova IMU si paga in due rate, il 16 giugno ed il 16 dicembre di ciascun anno.

Scadenza: 16 giugno 2022 (acconto) e 16 dicembre 2022 (saldo).

Come si paga: Con il modello di versamento F24.

Per la compilazione del modello F24 è possibile utilizzare l'applicativo messo a disposizione dal Comune di Guspini.


ABITAZIONE PRINCIPALE
Anche la nuova IMU 2022 mantiene l’esenzione già prevista per IMU e TASI per la prima casa definita come abitazione principale.
In particolare, si evidenzia che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare del possessore abbiano la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Le abitazioni principali, è bene precisarlo, rimangono comunque soggette a IMU se registrate nelle categorie catastali cosiddette “di lusso” (A/1, A/8 e A/9).

ABITAZIONE POSSEDUTA DA ANZIANI O DISABILI CON RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI
Si considera adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare (con le relative pertinenze) posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata.

AREE PERTINENZIALI DEI FABBRICATI
Cambia la definizione di area pertinenziale. In base alla nuova legge l’area pertinenziale è quella così considerata ai fini urbanistici, a condizione che risulti accatastata unitariamente all’immobile di cui è pertinenza.

RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
Si conferma la riduzione del 50% della base imponibile per:
- i fabbricati di interesse storico o artistico;
- i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili
L’inabitabilità o inagibilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma coninterventi di ristrutturazione edilizia, di restauro e di risanamento conservativo.
Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo;
c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.
Per poter usufruire di tale agevolazione va presentata richiesta cosi come indicato nell’art. 1, comma 747, lettera b) della legge 160/2019 e nell’art.6 del Regolamento Imu comunale, approvato con delibera di C.C. n. 17 del 16/04/2020)

IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO
Si conferma la riduzione del 50% della base imponibile per:
- le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado.
La norma prevede però una casistica molto rigida per la concessione di dette agevolazioni.
E’ quindi sempre consigliabile informarsi attentamente prima di procedere all’applicazione dell’abbattimento del 50%.

FABBRICATI DESTINATI ALLA VENDITA (BENI-MERCE)
I beni-merce,sono quei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita e in ogni caso non locati.
Dal 1° gennaio 2022 sono esenti dal pagamento IMU
Per ottenere l'esenzione prevista per i beni merce è necessario presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo alla variazione. 
La Dichiarazione ha effetto per gli anni successivi a condizione che non si verifichino variazioni dei dati ed elementi dichiarati.

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI
Data l’abolizione della TASI i fabbricati rurali strumentali siti nel comune di Guspini sono soggetti a IMU, con aliquota del 1‰

TERRENI AGRICOLI
E’ confermata l’esenzioni relativa ai terreni agricoli, essendo il Comune di Guspini compreso nell’elenco di cui alla circolare del MEF n. 9 del 14 giugno 1993.

DICHIARAZIONE IMU
La scadenza per la presentazione della Dichiarazione IMU è fissata al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

A chi rivolgersi:

Servizio Entrate

Domande Frequenti (FAQ)

01 - Sono residente all'estero come posso effettuare il pagamento IMU?

Per i cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) i versamenti IMU possono essere effettuati
tramite bonifico direttamente in favore di:

Comune di Guspini - Servizio Tesoreria
codice BIC/Swift: BPPIITRRXXX
codice IBAN: IT89 E 07601 04800 000016160095.

indicando la seguente causale:
IMU_anno - cognome_nome – cod.fiscale
La stessa procedura può essere effettuata in caso di ravvedimento sia IMU che Tasi indicando la seguente causale:
Ravvedimento (Imu o Tasi) _anno - cognome_nome – cod.fiscale 
- per la quota riservata allo Stato (IMU su fabbricati di cat. D), i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.

02 - Cosa si intende per abitazione principale?

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare con categoria catastale A1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

03 - Cosa si intende per pertinenza dell'abitazione principale?

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di tre unità, una per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Ciò significa che, nel caso in cui una pertinenza, ad esempio una cantina, sia accatastata unitamente all'unità ad uso abitativo il contribuente può applicare l’agevolazione prevista per tali fattispecie solo ad altre due pertinenze classificate in categoria catastale C/6 o C/7.

04 - Quali sono i codici tributo per la compilazione manuale dell'F24?

I codici tributo IMU per il pagamento mediante modello F24, sono i seguenti:
3912 - Imu - abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune)
3913 - Imu - fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune)
3914 - Imu - terreni (destinatario il Comune)
3916 - Imu - aree fabbricabili (destinatario il Comune)
3918 - Imu - altri fabbricati (destinatario il Comune)
3925 - Imu - fabbricati di cat. D (destinatario lo Stato)
3930 - Imu - fabbricati di cat. D (destinatario il Comune)

Documenti disponibili


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