Cosa fare in caso di ritrovamento di cani randagi sul territorio di competenza del Comune di Guspini
Ultima modifica 22 marzo 2023
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Se vedete o trovate cani randagi o cucciolate di randagi nel territorio comunale, dovete attenervi a poche semplici disposizioni:
- LASCIATE GLI ANIMALI SUL LUOGO DEL RITROVAMENTO, NON INCATENATELI, NON LEGATELI, NON RINCHIUDETELI
- Segnalate tempestivamente all'ufficio Polizia Locale del Comune, il luogo e le modalità del rinvenimento e le caratteristiche degli animali.
Se decidete di prelevare gli animali dal luogo del ritrovamento, sarete automaticamente responsabili della loro custodia e dovrete provvedere alla loro salute e benessere sollevando quindi il comune da ogni onere derivante. - Dopo che la Polizia Locale riceverà la segnalazione, provvederà ad effettuare le opportune verifiche ed invierà formale richiesta di intervento alla ASL Medio Campidano - Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche. Infatti nemmeno il personale della Polizia Locale è autorizzato al prelievo degli animali dal territorio.
- Una volta ravvisata l'esigenza della cattura, sarà la ASL ad eseguire l'intervento di cattura su richiesta del Comune e solo in caso di pericolo imminente per persone, cose o altri animali la ASL può intervenire anche in assenza di specifica richiesta del Comune.
- Una volta ravvisata l'esigenza della cattura, sarà la ASL ad eseguire l'intervento di cattura su richiesta del Comune e solo in caso di pericolo imminente per persone, cose o altri animali la ASL può intervenire anche in assenza di specifica richiesta del Comune.
- Se trovate un cane randagio investito chiamate il numero di telefono +39 347 95 20 057 in orario di servizio. L'intervento verrà garantito compatibilmente con le esigenze di Servizio.
- I cani vaganti rinvenuti nel territorio comunale, se non sono muniti del microchip identificativo, dopo essere stati prelevati a cura di personale esperto incaricato dal Servizio Veterinario della ASL, vengono custoditi dal Comune di Guspini presso un canile convenzionato che provvede a iscriverli all'anagrafe canina e sottoporli alla opportuna profilassi sanitaria.
Normativa di riferimento
- Legge n° 281 del 14/08/1991
- Ordinanza Ministero della Salute del 06/08/2013
- Legge Regionale 18 maggio 1994, n. 21
- Legge Regionale 1 agosto 1996, n. 35
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale N° 1 del 04/03/1999
- Delibera della Giunta Regionale n. 17/39 del 27.04.2010
- Direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d'affezione - Allegato alla D.G.R. n. 17/39 del 27.04.2010
- LASCIATE GLI ANIMALI SUL LUOGO DEL RITROVAMENTO, NON INCATENATELI, NON LEGATELI, NON RINCHIUDETELI