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Se vedete o trovate cani randagi o cucciolate di randagi nel territorio comunale, dovete attenervi a poche semplici disposizioni:
- LASCIATE GLI ANIMALI SUL LUOGO DEL RITROVAMENTO, NON INCATENATELI, NON LEGATELI, NON RINCHIUDETELI
- Segnalate tempestivamente all'ufficio Polizia Locale del Comune, il luogo e le modalità del rinvenimento e le caratteristiche degli animali.
Se decidete di prelevare gli animali dal luogo del ritrovamento, sarete automaticamente responsabili della loro custodia e dovrete provvedere alla loro salute e benessere sollevando quindi il comune da ogni onere derivante. - Dopo che la Polizia Locale riceverà la segnalazione, provvederà ad effettuare le opportune verifiche ed invierà formale richiesta di intervento alla ASL Medio Campidano - Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche. Infatti nemmeno il personale della Polizia Locale è autorizzato al prelievo degli animali dal territorio.
- Una volta ravvisata l'esigenza della cattura, sarà la ASL ad eseguire l'intervento di cattura su richiesta del Comune e solo in caso di pericolo imminente per persone, cose o altri animali la ASL può intervenire anche in assenza di specifica richiesta del Comune.
- Una volta ravvisata l'esigenza della cattura, sarà la ASL ad eseguire l'intervento di cattura su richiesta del Comune e solo in caso di pericolo imminente per persone, cose o altri animali la ASL può intervenire anche in assenza di specifica richiesta del Comune.
- Se trovate un cane randagio investito chiamate il numero di telefono +39 347 95 20 057 in orario di servizio. L'intervento verrà garantito compatibilmente con le esigenze di Servizio.
- I cani vaganti rinvenuti nel territorio comunale, se non sono muniti del microchip identificativo, dopo essere stati prelevati a cura di personale esperto incaricato dal Servizio Veterinario della ASL, vengono custoditi dal Comune di Guspini presso un canile convenzionato che provvede a iscriverli all'anagrafe canina e sottoporli alla opportuna profilassi sanitaria.
Normativa di riferimento
- Legge n° 281 del 14/08/1991
- Ordinanza Ministero della Salute del 06/08/2013
- Legge Regionale 18 maggio 1994, n. 21
- Legge Regionale 1 agosto 1996, n. 35
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale N° 1 del 04/03/1999
- Delibera della Giunta Regionale n. 17/39 del 27.04.2010
- Direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d'affezione - Allegato alla D.G.R. n. 17/39 del 27.04.2010
- LASCIATE GLI ANIMALI SUL LUOGO DEL RITROVAMENTO, NON INCATENATELI, NON LEGATELI, NON RINCHIUDETELI
Cosa fare in caso di ritrovamento di cani randagi sul territorio di competenza del Comune di Guspini
Ultimo aggiornamento: 22 marzo 2023, 13:32