Reddito di Inclusione Sociale (REIS) - Misura principale
Ultima modifica 21 novembre 2022
Il Reddito di Inclusione Sociale (REIS) è la misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà, istituita con la L.R. n. 18/2016, finalizzata a promuovere l'autonomia dei nuclei familiari in condizioni economiche disagiate e prevede l'erogazione di un contributo economico condizionato allo svolgimento di un progetto personalizzato di inclusione attiva, fatta eccezione per i casi specificati nell'apposito Bando.
Destinatari:
- un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o ISEE corrente) fino a € 12.000,00;
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di € 40.000,00;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE non superiore a una soglia di € 8.000,00, accresciuta di € 2.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di € 12.000,00, incrementato di ulteriori € 1.000,00 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di € 5.000,00 per ogni componente con disabilità e di € 7.500,00 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza;
- gli individui e le famiglie con un ISEE ordinario compreso tra € 9.360,00 e € 12.000,00 rientranti nella Priorità 4 ai sensi del paragrafo 1.2 delle Linee Guida, oltre il possesso dei requisiti sopra descritti, dovranno avere un valore ISR (indicatore della situazione reddituale) pari o inferiore alla soglia di povertà rideterminata annualmente dall’Istat, articolata per fasce secondo la specifica tabella di riportata nel Bando Pubblico, che tiene conto della diversa ampiezza dei nuclei familiari richiedenti.
- non possedere autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- non possedere navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).
Misura del Contributo
Come aderire
L’istanza si può presentare esclusivamente online dal sito internet dell’Ente accedendo tramite SPID alla sezione “Servizi Online” – “Presentazione Istanze Online” e selezionando ”Servizi Sociali” o direttamente dal seguente indirizzo https://vurp.comune.guspini.su.it e selezionando ”Servizi Sociali”;
Le istanze presentate al di fuori dalla piattaforma online non saranno prese in considerazione.
Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è il 20 novembre 2022.