Servizio Entrate - Imposta Comunale sulla Pubblicità fino al 2020

Ultima modifica 8 agosto 2023

L'imposta è dovuta per la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica – diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni – in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.

Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.

Si considerano rilevanti ai fini dell’imposizione:

  • i messaggi diffusi nell’esercizio di un’attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
  • i messaggi finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato;
  • i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un’attività.

Modalità di fruizione del servizio

L’imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.

Il soggetto passivo dell’imposta, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto ad acquisire l’eventuale Autorizzazione da parte al Comune. (Sportello Unico Attività Produttive)

Modalità di pagamento

Il versamento può essere effettuato:

  • tramite gli appositi bollettini su CCP n. 16160095 intestato a: Comune di Guspini – Servizio di Tesoreria, specificando causale del versamento e generalità del debitore.
  • tramite Bonifico (anche on-line) sul Conto Corrente Postale di Tesoreria, Codice IBAN: IT 89 E 07601 04800 000016160095, specificando causale del versamento e generalità del debitore.

Per il calcolo dell'imposta si deve fare riferimento alle tariffe già utilizzate negli anni 2012 e 2013. L'eventuale conguaglio verrà richiesto dal Comune.

Esenzioni e riduzioni

Art. 16 D.Lgs. 507/93: Riduzioni dell'imposta
La tariffa dell'imposta e' ridotta alla metà:
a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 17 D.Lgs. 507/93: Esenzioni dall'imposta
Sono esenti dall'imposta:
a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonche' le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Documenti disponibili

01 Tariffe 2020
20-09-2021

Allegato formato pdf


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